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Ordinanza — n. 3903/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific statutory grounds for incidental counterclaims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3903/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for an incidental counterclaim not permitted in cassation, failed to justify the relevance of their submitted memorandum, and offered generic or fact-based grounds for the remaining complaints. The court rejected these arguments because the law restricts incidental counterclaims to appellate proceedings and requires specific legal grounds rather than general factual assertions.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The law permits incidental counterclaims only in appellate proceedings, not in cassation; appeals must cite specific legal grounds rather than generic factual assertions or unexplained memoranda.

Parole chiave

Generato dall'IA
incidental counterclaim cassation admissibility appellate procedure generic grounds procedural costs allegazioni insufficientemente motivate domanda di ricusazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 595 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
Il terzo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.
art. 595 cod. proc. pen
art. 62-bis cod. pen
Il terzo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASULO LORENZO MARIO LUCIANO nato a MILANO il 15/06/1955 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria, con la quale si insiste nei motivi di ricorso; Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che l'impugnazione incidentale che il ricorrente lamenta non essere stato in grado di proporre è disciplinata solo per il giudizio di appello (art. 595 cod. proc. pen.), non essendo previsto il contro ricorso per cassazione.

Il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che il ricorrente non specifica la rilevanza della propria memoria che i giudici di merito non avrebbero tenuto in considerazione. Il terzo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è generico, avendo la Corte di appello motivato facendo riferimento alla gravità della condotta tenuta dall'imputato. Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo sono meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 12-14).

L'ottavo motivo sulla responsabilità del ricorrente è interamente versato in fatto. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci