Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and insufficiently specific grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, arguing errors in legal application and reasoning regarding the victim's intent and sentencing factors. The court rejected these claims because the arguments were too generic, lacked specific elements required by law, and failed to properly engage with the lower court's detailed reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or fail to specify the elements underlying the criticism, preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI ROSARIO nato a CATANIA il 30/06/1971 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Foti Rosario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di furto, rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione a seguito dell'esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in riferimento all'assenza di volontà della persona offesa di presentare querela, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha logicamente motivato circa la volontà espressa dalla persona offesa di perseguire il responsabile del reato nella denuncia sporta in data 20 giugno 2014; motivazione con la quale invero il ricorso non si confronta compiutamente risultando sotto questo profilo altresì generico. Ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Considerato, inoltre, che i motivi tre, quattro e cinque, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla mancata esclusione della recidiva, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati perché il giudice del merito, contrariamente a quanto eccepito, ha assolto il proprio onere motivazionale sui punti evocati attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), mentre con tale apparato argomentativo il ricorso non si è compiutamente confrontato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende