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Ordinanza — n. 3690/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction for inadmissible factual complaints and prescription errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3690/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Rocco Bruschini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for prescription extinction and challenged the criminal liability judgment, but the court found the prescription claim factually incorrect due to unconsidered aggravating circumstances. Furthermore, the court rejected the challenge to the lower court's decision as it consisted merely of factual complaints without specific legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 608 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere expressions of dissatisfaction without specific legal criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints cassation prescription term calculation aggravating circumstances theft court costs and fines condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 608 c.p.p.
Art. 625 n.2 c.p.
Art. 625 n.7 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUSCHINI ROCCO nato a SCORDIA il 10/03/1947 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Bruschini Rocco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato. Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la difesa, nell'individuare il termine prescrizionale al 20 novembre 2021, non ha considerato la contestazione delle aggravanti di cui all'art. 625 n.2 e n.7 indicate nel capo d'imputazione, da cui discende che il termine di prescrizione è pari a 12 anni e 6 mesi e non a 7 anni e 6 mesi, come sostenuto.

Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e comunque riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de