Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued a violation of the procedural code due to insufficient motivation in the lower court's judgment. The court rejected this claim because the appeal lacked the specific elements required by law to identify the legal grounds for the criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the legal elements underlying the criticism so that the reviewing judge cannot exercise its supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTARTA JAOUAD nato il 28/12/1985 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Boutarta Jaoyad ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il