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Ordinanza — n. 3687/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3687/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that dismissed theft charges due to withdrawn complaints but upheld aggravated theft convictions. The court rejected the appeal because the sole ground cited was generic and merely repeated arguments already refuted by the lower court, failing to meet the specificity requirement of Article 591 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the contested decision, as they merely reiterate arguments already discussed and rejected by the court of second instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Article 591 c.p.p. generic grounds Criminal Procedure Code motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Ritenuto che l'unico motivo, con il quale la ricorrente deduce violazione dell'art. 129 cod.
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo, con il quale la ricorrente deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e motivatamente ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRANGA DANIELA nato a FIRENZE il 06/12/1983 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Matranga Daniela ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata in relazione al reato di furto contestato al capo 36) perché estinto per intervenuta remissione della querela e ne ha invece confermato la condanna per l'ulteriore furto aggravato contestatole al capo 35), rimodulando il trattamento sanzionatorio relativo a tale ultimo reato. Ritenuto che l'unico motivo, con il quale la ricorrente deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e motivatamente ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici.

Invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec