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Ordinanza — n. 3685/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism due to improper challenge of lower court's admissibility ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3685/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of recidivism, arguing a lack of motivation regarding discretionary application. The court ruled that the correct ground for appeal was the inadmissibility of the original recidivism complaint, which the lower court had properly rejected for being too generic.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal challenges the inadmissibility of a prior complaint on recidivism, the appellant must cite that specific ground rather than attacking the discretion applied to the recidivism assessment itself.

Parole chiave

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recidivism appeal inadmissibility ground generic complaint discretionary assessment Cassation procedure recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPERINI CLAUDIO nato il 11/05/1959 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gasperini Claudio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di furto rideterminando la pena inflitta ad anni uno e mesi sei di reclusione. Ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato. Infatti la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile per genericità l'analoga doglianza sollevata con i motivi d'appello, evidenziando come questi non si fossero confrontati con la motivazione della pronunzia di primo grado sul punto. E' questa statuizione che doveva costituire oggetto di censura, mentre il ricorrente lamenta in maniera eccentrica il difetto di motivazione sulla valutazione discrezionale relativa all'applicazione della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i