Cassation court dismisses appeal against bankruptcy fraud conviction for generic sentencing arguments and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for documentary simple bankruptcy fraud. The appellant argued against the sentence deviation and the court's review of bankruptcy prerequisites, but the court found the second ground generic and the first ground contradicted established case law prohibiting criminal judges from reviewing declaratory bankruptcy judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The criminal court cannot review the declaratory bankruptcy judgment regarding insolvency prerequisites; generic sentencing arguments do not justify cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARI OLMES nato a NONANTOLA il 24/09/1945 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Vaccari Olmes ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sua condanna per il reato di bancarotta semplice documentale, così riqualificato in appello il fatto originariamente contestato sotto il titolo della bancarotta fraudolenta documentale. Rilevato che il primo motivo, reiterativo di quello proposto con il gravame di merito, è manifestamente infondato per le ragioni correttamente evocate dalla Corte territoriale, che ha fatto buon governo del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez.
U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188). Rilevato che il secondo motivo è invece generico, avendo i giudici del merito giustificato le ragioni dello scostamento della pena irrogata dai minimi edittali facendo legittimo riferimento ai precedenti specifici dell'imputato e dunque con motivazione adeguata e con la quale il ricorso non si confronta. Né rileva il fatto che l'imputato abbia consegnato al curatore il libro dei beni ammortizzabili ed altre scritture contabili, atteso che, come risulta dalla sentenza impugnata, egli ha non ha fatto pervenire all'organo fallimentare i principali libri obbligatori necessari per l'effettiva ed utile azione degli organi medesimi.
Stante l'inammissibilità del ricorso non rileva la prescrizione maturata al 12 novembre 2024, ossia successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini "