Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new legal issue not devolved to appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Susanna Vicentini's appeal inadmissible because it introduced a novel legal violation regarding an aggravating circumstance that was not devolved to the appellate court. The appellant argued for a different legal qualification of the theft facts, but the court held that such issues require factual findings and cannot be raised for the first time in cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 2, c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 1, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it raises a legal issue regarding a point of fact not devolved to the appellate court, as such issues require factual ascertainment.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICENTINI SUSANNA nato a CARATE BRIANZA il 09/07/1967 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Vicentini Susanna ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sua condanna per il reato di furto in abitazione aggravato. Rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto con esso viene dedotta in maniera inedita una violazione di legge relativa ad un punto della decisione di primo grado che non aveva costituito oggetto di devoluzione con il gravame di merito. Va infatti ribadito che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).
Né rileva eventualmente che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra nel novero di quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609, comma 2, c.p.p., posto che la medesima può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto, come invece accade nel caso di specie, dove, sostanzialmente, viene contestata, ai fini della configurabilità dell'aggravante, la stessa ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito (ex plurimis, Sez.
U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, in motivazione; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730). Nè, in ragione della mancata devoluzione del punto relativo all'aggravante della destrezza al giudice dell'appello, rileva l'eccepito difetto di motivazione sul medesimo nella sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così d