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Sentenza — n. 3679/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime was extinguished by the victim's withdrawal of the complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3679/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for theft because the victim had withdrawn the complaint, extinguishing the crime. The defendant argued for a violation of law regarding the lack of formal extinction declaration and issues under Article 131-bis of the Penal Code. The court held that the crime was legally extinguished by the victim's personal withdrawal of the complaint, rendering the conviction void.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 131-bis c.p.: The crime is extinguished by the withdrawal of the complaint, which automatically invalidates any subsequent conviction without the need for a separate declaration of extinction.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal of complaint extinction of crime theft conviction acquittal by withdrawal abbandono del procedimento per truffa caso poco grave ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAGARI WAFAE nato il 22/04/1984 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di Bagari Wafae per il reato di furto.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: con il primo deduce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione della querela; con il secondo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen.;

3. Il primo motivo di ricorso è fondato e comporta l'assorbimento del secondo. Risulta infatti dagli atti che la persona offesa ha rimesso la querela personalmente dinanzi ai Carabinieri di Caselle Torinese il 5 febbraio 2024 e che l'imputato l'ha accettata con atto del 6 febbraio 2024.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Ne consegue che le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato in assenza di accordi in senso diverso tra le parti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela e pone le spese del procedimento a carico del querelato Bagari Wafae. Così deciso