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Ordinanza — n. 3678/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against conviction for false identity attestation, upholding summary judgment validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3678/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Arich Fattah inadmissible, upholding the lower court's conviction for false attestation to a public official. The appellant argued that the evidence failed to prove his identity beyond reasonable doubt, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision rests on the established legal principle that multiple contradictory declarations constitute the crime regardless of whether the true identity was ever ascertained or if the declarant told the truth in a single instance.

Regesto Legislator

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Art. 760 c.p.; Art. 167 c.p.p.: The crime of false attestation to a public official is consummated by making multiple contradictory declarations regarding one's own generalities, irrespective of whether the true identity was ascertained or if the declarant told the truth in a single instance.

Parole chiave

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false attestation public official summary judgment validity contradictory declarations identity proof burden appeal inadmissibility inganno sull'identità documenti d'identità passaporto

Disposizioni normative citate

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Art. 760 c.p.
Art. 167 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29874 del 09/05/2017, Salemankhail
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARICH FATTAH nato il 24/07/1979 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Arich Fattah ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha confermato la condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale d'identità e delle proprie qualità personali. Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla idoneità del compendio probatorio di comprovare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta dell'imputato, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento di legittimità per cui integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sulla identità o su qualità personali proprie o di altri la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità, non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (Sez. 5, n. 29874 del 09/05/2017, Salemankhail, Rv. 270876).

Inoltre il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza che ha dato atto di come la difesa abbia prodotto il passaporto dell'imputato dal quale risultano generalità ben diverse da quelle oggetto della contestazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così