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Ordinanza — n. 3677/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for excessive sentencing and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3677/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Simona Pampaglini inadmissible regarding her conviction for aggravated theft. The appellant argued the sentence was excessive due to an inaccurate assessment of her confessions and that generic mitigating circumstances were wrongly denied. The court rejected these claims, stating that appellate review is limited to logical consistency and that generic mitigation requires only reference to decisive factors, not a comprehensive review of all evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; The appellate court's review of sentencing justification is restricted to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, prohibiting a substantive re-evaluation of evidence unless a deliberate distortion is ritually alleged.

Parole chiave

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appellate review limits excessive sentencing generic mitigating circumstances logical argumentative apparatus confessional statements inadmissible appeal aggravated theft attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606 lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAMPAGLINI SIMONA nato a TODI il 01/07/1979 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pampaglini Simona ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto. Ritenuto che l'unico motivo, nella parte in cui la ricorrente contesta vizi di motivazione in relazione all'eccessività della pena a causa della inesatta valutazione delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputata ai fini del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606 lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.

Invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali se non viene ritualmente dedotto un travisamento della prova (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., né per l'appunto è stato denunziato con il ricorso alcun travisamento della prova. Ritenuto, inoltre, che lo stesso motivo, nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità in quanto si traduce nella deduzione di mere censure di fatto, oltre ad essere manifestamente infondato e generico in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa dell