Italian Court dismisses appeals against theft conviction for inadmissible procedural grounds and lack of specific argument criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Grandinetti and Sirufo inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for attempted theft and lack of punishment due to minor severity, but the court found their complaints ungrounded. The court ruled that the lower court's reasoning was logically sound and that the new arguments raised in the appeal were procedurally improper.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 624 cod. pen.; Art. 625 cod. pen.: Appeals are inadmissible if they merely reproduce merits already decided without specific criticism of the lower court's reasoning or if they introduce new grounds not properly devolved to the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRANDINETTI VINCENZO nato a CORIGLIANO CALABRO il 31/05/1954 SIRUFO GIOVANNI BATTISTA nato a CASSANO ALLO IONIO il 08/05/1978 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Grandinetti Vincenzo e Sirufo Giovanni Battista ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto. Ritenuto che il primo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 624 cod. pen. in riferimento al mancato riconoscimento del reato nella forma tentata, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale ha correttamente ritenuto il reato consumato in virtù del fatto che all'arrivo degli operanti il bene trafugato era già passato sotto il dominio esclusivo degli agenti.
Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo, con il quale i ricorrenti deducono violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
1) non presenta alcuno dei vizi denunciati. Rilevato, infine che il terzo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza delle ritenute circostanze aggravanti, è manifestamente infondato in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen., mentre non è deducibile in sede di legittimità nella parte in cui lamenta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., in quanto ha ad oggetto un profilo che non era stato devoluto con il gravame di merito, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nelle ragioni di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa dell