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Ordinanza — n. 3674/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against burglary conviction for inadmissibility and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3674/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Sebastiani Gianni and Pasini Fabio inadmissible. The court ruled that the first ground regarding the nullity of an evidence order was already fully examined by the lower court and lacked specific criticism, while the second ground concerning prescription was unfounded as the crime is prosecuted ex officio. Furthermore, the third and fourth grounds were rejected as generic and indeterminate, failing to meet statutory requirements for appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 624-bis cod. pen. Appeals are inadmissible if they reproduce merits already decided without specific criticism or if they are generic and indeterminate, failing to identify the specific legal elements relied upon.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds specific criticism ex officio prosecution prescription defense burden of proof appellate review aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Quanto alla configurabilità dell'aggravante contestata la censura è inammissibile in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
pen., risultano generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 624-bis cod. pen.
Conseguentemente manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in ragione delle pene previste dal terzo comma dell'art. 624-bis cod- pen.
Art. 625 co. n.2 cod. pen.
Art. 61 n.5 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Considerato, ancora, che il terzo e il quarto motivo, con il quale i ricorrenti eccepiscono erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla qualificazione del fatto come furto tentato e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Quanto alla configurabilità dell'aggravante contestata la censura è inammissibile in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
Considerato, ancora, che il terzo e il quarto motivo, con il quale i ricorrenti eccepiscono erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla qualificazione del fatto come furto tentato e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SEBASTIANI GIANNI nato a ROMA il 22/06/1983 PASINI FABIO nato a ROMA il 12/12/1978 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Sebastiani Gianni e Pasini Fabio ricorrono con medesimi motivi avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione pluriaggravato ex artt. 625 co. n.2 e 61 n.5 cod. pen. Letti i ricorsi e le conclusioni trasmesse tardivamente dal difensore del Sebastiani. Ritenuto che il primo motivo, con il quale i ricorrenti deducono violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla nullità dell'ordinanza con la quale il giudice di merito ha revocato l'audizione degli ulteriori testi difensivi, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

In particolare, la Corte d'appello ha già esaustivamente evidenziato che nel verbale d'udienza il giudice di primo grado ha giustificato la revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove testimoniali alla luce della superfluità delle ulteriori deposizioni, in virtù degli elementi probatori già acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Peraltro, i giudici di merito hanno evidenziato che dal medesimo verbale non risulta che i difensori abbiano immediatamente eccepito la nullità dell'ordinanza in discussione. Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo, con il quale i ricorrenti eccepiscono erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela nonché in riferimento all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che lo stesso è procedibile d'ufficio e la persona offesa è comunque il titolare dell'abitazione ed era nel possesso del contatore, rimanendo irrilevante che questo fosse di proprietà della compagnia elettrica che non ha proposto querela.

Quanto alla configurabilità dell'aggravante contestata la censura è inammissibile in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Conseguentemente manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in ragione delle pene previste dal terzo comma dell'art. 624-bis cod- pen. per la fattispecie aggravata di furto in abitazione. Considerato, ancora, che il terzo e il quarto motivo, con il quale i ricorrenti eccepiscono erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla qualificazione del fatto come furto tentato e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., risultano generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della C