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Ordinanza — n. 3673/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-devoluted issues, mere factual complaints, and generic legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3673/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Guido Ceravolo's appeal against the Catanzaro Court of Appeal's conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued for a reduction of the aggravated circumstance under Article 625(7) of the Penal Code and challenged the reasoning regarding criminal liability, but the court found these grounds insufficient. The court ruled that the first ground was not devoluted, the second consisted only of factual complaints without specific argumentative criticism, and the third was too generic to allow judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 625 n.7 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it raises issues not devoluted to the second instance, consists merely of factual complaints without specific argumentative criticism, or is too generic to identify the grounds for the legal violation.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-devoluted issues mere factual complaints generic legal violation criminal liability reasoning aggravamento della pena esame di cassazione furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n.7 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non è stata oggetto di devoluzione con i motivi d'appello.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 131 bis cod. pen
Ritenuto, infine, che il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERAVOLO GUIDO nato a COSENZA il 06/09/1984 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; h

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ceravolo Guido ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di furto. Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non è stata oggetto di devoluzione con i motivi d'appello. Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in riferimento al giudizio di penale responsabilità formulato dai giudici di merito, non è deducibile in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Ritenuto, infine, che il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle am