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Ordinanza — n. 3670/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for generic and inadmissible procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3670/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the conviction for fraudulent and improper bankruptcy. The appellant argued for procedural flaws in the lower court's reasoning, but the court found these objections generic, repetitive, and based on a logical fallacy regarding the administrator's liability. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based on generic or repetitive procedural defects, or those failing to engage with the lower court's substantive reasoning, are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic procedural defect repetitive objection bankruptcy fraud court costs order cattiva gestione bancarotta fraudolenta responsabilità dell'amministratore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINETTI FRANCESCO nato il 02/05/1961 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Binetti Francesco ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la sua condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché di bancarotta impropria da operazioni dolose. Rilevato che i primi due motivi, con i quali il ricorrente deduce vizi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria da operazione dolose, sono generici e per certi versi manifestamente infondati. Le censure del ricorrente ripropongono infatti doglianze già sottoposte al giudice dell'appello e da questi confutate in sentenza con motivazione con la quale il ricorso sostanzialmente non si è confrontato.

Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Corte territoriale, non si è limitata a ritenere provata l'esistenza della liquidità distratta in ragione dell'esposizione del relativo dato nel bilancio del 2010, ma ha altresì evidenziato le ragioni per cui il suddetto dato documentale deve considerarsi attendibile, rimanendo irrilevante stabilire se il danaro sottratto sia stato intascato dall'imputato o egli abbia consentito ad altri di impossessarsene. Conseguentemente manifestamente infondata e comunque basata su di un mero paralogismo è l'obiezione relativa all'inverosimiglianza della disponibilità della somma distratta in capo all'amministratore solo formale.

Parimenti, quanto alle operazioni dolose, la sentenza ha ampiamente e logicamente spiegato, con argomentazioni non contrastate dal ricorrente, perché l'eventuale indisponibilità di risorse finanziarie da parte dell'imputato non esclude la sua responsabilità. Ed infatti i giudici del merito hanno correttamente evidenziato come il Binetti abbia consapevolmente consentito di prolungare artificialmente la vita della società anche quando la stessa, soprattutto in ragione delle argomentazioni difensive, doveva considerarsi oramai in stato d'insolvenza, permettendo dunque la perpetrazione e l'aggravamento del dissesto causato dalla cospicua evasione fiscale e previdenziale accumulata nel periodo anteriore al suo avvento.

Rilevato che anche il terzo motivo, con il quale vengono dedotti vizi di motivazione con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile. Quelle articolate dal ricorrente si rivelano infatti mere censure in fatto teste a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione, senza peraltro confrontarsi, ancora una volta, con l'ampia motivazione fornita in proposito dai giudici dell'appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarli