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Ordinanza — n. 3664/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being specific, repetitive, and lacking argumentation under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3664/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were found to be specific, repetitive, and lacking the required critical reasoning against the lower court's decision on liability and sentencing. Consequently, the Court upheld the conviction for the specified crimes and rejected the request for mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Cassation appeals are inadmissible when they are specific, repetitive, and lack the necessary argumentative correlation with the challenged decision's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific and repetitive lack of argumentation Article 581 procedure criminal liability mitigating circumstances procedural costs bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Considerato, a questo riguardo, che il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.
Art. 216, comma 1, n. 2, L.F.
Art. 223, comma 1 e comma 2, n. 2, L.F.
Art. 219, comma 3, L.F.
Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L.F.
Art. 114 cod. pen.
e di una non meglio precisata circostanza attenuante legata al «contributo di minima importanza», verosimilmente da individuare in quella di cui all'art. 114 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Considerato, a questo riguardo, che il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.
art. 114 cod. pen
e di una non meglio precisata circostanza attenuante legata al «contributo di minima importanza», verosimilmente da individuare in quella di cui all'art. 114 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALINIUC MIHAIL nato a SUCEAVA( ROMANIA) il 12/11/1970 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 31195/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 27 novembre 2024 Rilevato che Caliniuc Mihail ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2), 223, comma 1 e comma 2, n. 2), L.F. Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è aspecifico e reiterativo in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato, a questo riguardo, che il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

Considerato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato, evidenziando come la tesi secondo cui il ricorrente avesse un mero ruolo di prestanome della società, e non la qualifica di amministratore come indicato nel capo di imputazione, sia frutto di una generica ipotesi difensiva, non argomentata nell'atto di appello e sconfessata anche dalla durata della carica. Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L.F. e di una non meglio precisata circostanza attenuante legata al «contributo di minima importanza», verosimilmente da individuare in quella di cui all'art. 114 cod. pen. - è generico, posto che replica la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, in cui non vi era alcuna argomentazione in ordine alla meritevolezza delle suddette circostanze attenuanti, il che impedisce di dolersi oggi della carenza argomentativa della Corte distrettuale sul punto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 novembre 2024