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Ordinanza — n. 3662/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging facts not properly raised in lower court appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3662/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alexandru Constantin inadmissible regarding a false accusation conviction. The appellant argued the lower court failed to address specific facts about the defendant's identity, claiming uncertainty regarding his general characteristics. The court rejected this because the issue was not properly raised in the appellate proceedings and does not constitute a matter the appellate judge should have addressed sua sponte.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they allege defects in the reasoning of the appellate judgment on matters not properly brought before the appellate court, unless they concern issues the appellate judge must raise sua sponte.

Parole chiave

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false accusation inadmissible appeal defect in reasoning appellate procedure Cassation review inganno sull'identità dichiarazione mendace confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez.
art. 495 cod. pen
27 novembre 2024 Rilevato che Alexandru Constantin ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 495 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALEXANDRU CONSTANTIN (CUI 02Q2ZEF) nato il 12/12/1974 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 31189/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 27 novembre 2024 Rilevato che Alexandru Constantin ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che denunzia vizi della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - è inammissibile perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Nel caso di specie il ricorso deduce l'insussistenza del falso sulla base della considerazione che non vi sarebbe certezza circa le reali generalità dell'imputato; si tratta di una questione inedita in quanto diversa da quella posta con l'atto di appello, che sosteneva la tesi del reato impossibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 novembre 2024 Il con es