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Ordinanza — n. 3661/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for generic grounds failing to specify elements for judicial review under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3661/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Sorgente Stefano inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged the sentencing rationale but failed to identify specific elements for review as required by law. Consequently, the court upheld the lower court's conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal must specify the elements underlying the criticism to allow the reviewing judge to exercise its mandate, otherwise it is inadmissible for indeterminacy.

Parole chiave

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generic appeal grounds criminal procedure code judicial review requirements inadmissible appeal procedural costs false dichiarazioni senza giuramento uso di false generalità inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 483 cod. pen
27 novembre 2024 Rilevato che Sorgente Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 483 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORGENTE STEFANO nato a ROMA il 02/10/1953 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 31185/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 27 novembre 2024 Rilevato che Sorgente Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 novembre 2024 Il consi estensore Il P