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Ordinanza — n. 3659/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of critical comparison and generic factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3659/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's confirmation of criminal liability for distraction and subjective elements, but the court found the first ground lacking critical engagement with the appellate reasoning and the second ground to be a generic factual complaint barred in cassation. Consequently, the court upheld the conviction because the appellant failed to provide specific legal arguments or distinct factual reconstructions required for a valid cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks a critical comparison with the lower court's arguments or constitutes a generic factual complaint without specific legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical comparison generic factual complaint cassation review limits distraction crime liability prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria appropriazione indebita di fondi spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMODIO PASQUALE nato a VILLA DI BRIANO il 01/12/1964 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 31078/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 27 novembre 2024 Rilevato che Amodio Pasquale ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n.1, L.F.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizi della motivazione posta alla base della legge dichiarazione di responsabilità - non è deducibile in sede di legittimità in quanto difetta di confronto critico con le argomentazioni della Corte di appello, che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda in particolare pag. 8 della sentenza impugnata, in cui il giudice conferma la sussistenza del reato in ragione della obiettività della condotta distrattiva) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità;

Considerato, altresì, che la censura relativa all'elemento soggettivo è del tutto generica, in quanto evoca vagamente il tema del coefficiente soggettivo, senza tuttavia evidenziare quale fosse la doglianza posta specificamente sul punto nell'atto di appello e non considerata dalla Corte di merito. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, mentre la Corte di appello ha dato atto delle ragioni per le quali la tesi difensiva non è stata ritenuta atta a giustificare la sottrazione della somma;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Novem C