Cassation appeal dismissed as specific; generic balancing claim lacks required correlation with appellate decision under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of review was too generic to challenge the appellate court's balancing of mitigating circumstances. The appellant failed to specifically target the decision by citing the relevant statutory requirement for precise correlation between the contested judgment and the appeal's arguments. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on its merits due to this lack of necessary connection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIS EMANUEL nato a SASSARI il 04/04/1987 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 31069/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 27 novembre 2024 Rilevato che Melis Emanuel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta il giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, non avvedendosi che la Corte di appello ha esplicitamente menzionato entrambe le circostanze attenuanti quando ha escluso il giudizio di prevalenza.
A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 novembre 2024 Il consigliere ensore Il PrèF