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Ordinanza — n. 3657/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for lack of admissible grounds against a plea bargain judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3657/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted against a plea bargain judgment. The appellant challenged a first-instance sentence applying the penal code for specific offenses, arguing against the agreed penalty. The court ruled that citing Article 129 of the Code of Criminal Procedure in the plea sentence is sufficient to prove the exclusion of acquittal grounds, rendering further analysis unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal against a plea bargain judgment is inadmissible if the grounds do not comply with the specific rules for such judgments, as the statutory reference to Article 129 suffices to demonstrate the exclusion of acquittal causes without further analysis.

Parole chiave

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plea bargain judgment inadmissible appeal de plano dismissal Article 129 c.p.p. acquittal grounds exclusion abbandono del procedimento per truffa abbandono del procedimento penale licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
27 novembre 2024 Rilevato che D'Ignazio Jordan ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Rieti pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 624 c.p.
263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illecita condotta di cui all'art. 624, 625, comma 1, n.
Art. 625 c.p.
Art. 129 c.p.p.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
27 novembre 2024 Rilevato che D'Ignazio Jordan ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Rieti pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., che ha applicato, per il reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'IGNAZIO JORDAN nato a AMELIA il 20/07/1988 avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di RIETIdato avvito alle parti; udita la/relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 31052/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 27 novembre 2024 Rilevato che D'Ignazio Jordan ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Rieti pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., che ha applicato, per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa;

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illecita condotta di cui all'art. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen. ascritta al ricorrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamentò della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 novembre 2024 Il consiglie tensore