Italian Court dismisses appeal as specific ground lacks confrontation with lower court's reasoning on surveillance systems.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Michael Calaresu's appeal inadmissible regarding his claim of aggravated theft due to public exposure. The appellant argued the lower court erred in finding aggravation despite the presence of a video surveillance system, but failed to address the specific reasoning that such systems do not guarantee immediate interruption of criminal action. Consequently, the court rejected the appeal because the specific ground was not properly confronted with the opposing decision's justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen.; The specific ground of appeal must confront the lower court's reasoning on the irrelevance of video surveillance systems to the aggravating circumstance of public exposure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALARESU MICHAEL nato a SASSARI il 17/11/1992 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rg. 31038/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che Calaresu Michael ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la sentenza del 10 novembre 2023 del Tribunale di Sassari che aveva affermato la penale responsabilità del, ricorrente per due episodi di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante e alla recidiva contestate, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia violazione della legge penale e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di confrontarsi con la motivazione della decisione avversata sul punto, che ha evidenziato l'irrilevanza della presenza del sistema di videosorveglianza, in ossequio ad un principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157;
Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv. 248168; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, Manno, Rv. 239095). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle am