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Ordinanza — n. 3653/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3653/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mouhid Khalid's appeal against a plea-bargain sentence for aggravated personal injuries inadmissible. The defendant personally signed the appeal document, whereas the law requires it to be signed by a defense attorney enrolled in the Special Roll of the Court. The court ruled that personal signatures do not establish a valid appeal relationship, rendering the act void ab initio.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure; Art. 610, comma 5-bis, of the Code of Criminal Procedure: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it is not signed by a defense attorney enrolled in the Special Roll of the Court, as the personal signature of the accused does not create a valid relationship of appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special roll defense attorney personal signature invalidity plea bargain appeal Cassazione ordinanza firma autografa esame grafologico difetto di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Considerato altresì che il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in violazione di quanto statuito dall'art.
Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.
in violazione di quanto statuito dall'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
art. 444 cod. proc. pen
Considerato altresì che il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475
Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636 - 01
281475; Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636 - 01);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUHID KHALID (CUI 035SVZR) nato il 15/08/1981 avverso la sentenza del 10/07/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato av)4‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rg. 30950/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che Mouhid Khalid ricorre avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Torino il 10 luglio 2024 per il reato di lesioni personali aggravate; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. Considerato, in particolare, che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475; Sez. 6, Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636 - 01);

Considerato altresì che il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in violazione di quanto statuito dall'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 novembre 2024 Il Consigliere estensore I