Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and failure to substantiate aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Maria Garreffa's appeal against the second-instance judgment inadmissible. The appellant argued for a violation of law regarding an aggravating circumstance involving goods exposed to public trust, but the court found her submissions to be generic and lacking factual support. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of complaints of fact without legal reasoning or if it contradicts established case law regarding specific aggravating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARREFFA MARIA nato a MESSINA il 08/05/1950 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rg. 30916/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che Garreffa Maria ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la sentenza del 24 gennaio 2022 del Tribunale di Messina che aveva affermato la penale responsabilità della ricorrente per i reati di tentato furto aggravato e danneggiamento e, ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede - è inammissibile in quanto, oltre a prospettare deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e, comunque, contrarie alla consolidata esegesi di questa Corte circa l'aggravante suddetta, è costituito da mere doglianze in punto di fatto nella parte in cui si chiede di vagliare il verbale relativo alla denuncia presentata dal direttore del negozio;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 novembre 2024 Il consiglier estensore I