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Ordinanza — n. 3643/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for late prescription claim due to original inadmissibility of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3643/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the execution of the first-instance judgment. The appellant argued that the statute of limitations had expired between the first judgment and the appellate decision's rejection of the appeal. The court ruled that a late appeal is inherently inadmissible and cannot serve as a basis for raising a prescription defense.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.p.; Art. 159 c.p.p.: A late appeal is inadmissible from the outset, precluding the raising of a prescription defense based on the time elapsed between the first judgment and the appellate decision.

Parole chiave

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late appeal inadmissibility statute of limitations defense criminal procedure appeal prescription timing Cassation inadmissibility inosservanza del termine eccezioni processuali tardive ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.p.
Art. 159 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ordinanza n. 6935 del 17/04/2015
Sez. 5, n. 13263 del 21/10/1999
266172 - 01, Sez. 5, n. 13263 del 21/10/1999 Ud.
Faroni, Rv. 214714 - 01
17/11/1999 ), Faroni, Rv. 214714 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMICELI SALVATORE nato a CATANIA il 18/07/1967 avverso l'ordinanza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 30768-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 - Rilevato che Sammiceli Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per inosservanza dei termini per l'impugnazione disponendo, conseguentemente, l'esecuzione della pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei reati di tentato furto in abitazione e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione e l'erronea applicazione della legge penale e processuale in ordine alla omessa declaratoria della prescrizione maturata tra la sentenza di primo grado e l'ordinanza che ha deliberato l'inammissibilità dell'appello — è manifestamente infondato in quanto l'impugnazione tardiva è causa di inammissibilità originaria, donde non è idonea a realizzare il rapporto impugnatorio sicché la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere eccepita (Sez. 7, Ordinanza n. 6935 del 17/04/2015 Cc. (dep. 23/02/2016 ) Rv. 266172 - 01, Sez. 5, n. 13263 del 21/10/1999 Ud. (dep. 17/11/1999 ), Faroni, Rv. 214714 - 01).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 novem