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Ordinanza — n. 3642/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming civil restitution revocation due to crime prescription. Appeal rejected as infounded by procedural facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3642/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that civil restitution orders must be revoked upon the prescription of the underlying crime. The appellant argued for revocation, but the lower court had already established the crime expired in March 2023, after the first-instance judgment of November 2021. Consequently, the court found the procedural violation alleged by the appellant to be manifestly unfounded based on the established timeline.

Regesto Legislator

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Art. 56, 629 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: The court rejects an appeal alleging the omission to revoke civil restitution orders when the crime is prescribed, ruling that such orders remain valid if the prescription occurred after the first-instance judgment establishing liability.

Parole chiave

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prescrizione delitto risarcimento danno parte civile revoca statuizioni civili violenza privata ricorso inammissibile azione civile tentata estorsione causa civile

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 629 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANELLA NICOLA nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 11/05/1964 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 30761-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 - Rilevato che Fontanella Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riqualificando il delitto ex artt 56, 629 cod. pen. di cui al capo A) nel meno grave reato di violenza privata, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, nel senso che ha dichiarato la prescrizione della fattispecie riqualificata, mentre ha confermato la sentenza di primo grado quanto alla condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile;

Letta la memoria tempestivamente depositata dal difensore della parte civile, Avv. Giuseppe Trani che ha insistito per l'inammissibilità del ricorso; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione e l'erronea applicazione della legge processuale per avere omesso la Corte di merito di procedere alla revoca delle statuizioni civili pur avendo accertato l'intervenuta prescrizione del delitto nel corso del procedimento di primo grado - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali dai quali emerge che, tenuto conto della recidiva reiterata infraquinquennale riconosciuta a carico dell'imputato e delle sospensioni del procedimento conseguenti all'emergenza pandemica da Covid-19, la prescrizione del delitto è maturata in data 13 marzo 2023 e, dunque, dopo l'emanazione della sentenza di primo grado che ne ha accertato la responsabilità, sentenza emessa il 2 novembre 2021;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; data la soccombenza dell'imputato, quest'ultimo va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in euro 1800,00, oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1800,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 2