Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3640/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to cite statutory provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3640/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to recognize general mitigating circumstances and specific statutory leniency, but the court found these complaints to be mere repetitions of arguments already rejected in the second instance without new substantive reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity and logical connection to the contested decision required by criminal procedure law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Cassation appeals are inadmissible if they merely repeat arguments already dismissed in the second instance without providing specific, reasoned criticism that explicitly links the alleged errors to the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity general mitigating circumstances criminal procedure law reiteration of arguments procedural costs statutory provisions messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
243838), 2) sia perché aspecifico in quanto la ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62 n.
art. 581 cod. proc. pen
243838), 2) sia perché aspecifico in quanto la ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISCIASCIO LUCIA nato a PAGANI il 30/03/1990 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 30756-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 - Rilevato che Misciascio Lucia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. — è inammissibile in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838), 2) sia perché aspecifico in quanto la ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;

Considerato — quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche — che il ricorso è inammissibile anche perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co