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Ordinanza — n. 3639/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as mere factual complaints violate procedural law requiring legal violation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3639/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding her responsibility for assault, but this constituted a mere factual complaint rather than a legal violation. The court ruled that appeals against peace court judgments for such crimes strictly require alleging a breach of law, not factual disputes.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for minor crimes are inadmissible if based solely on factual complaints or logical errors, as they must strictly allege a violation of law.

Parole chiave

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appeal inadmissibility peace court jurisdiction factual complaint violation of law procedural law requirement aggressione fisica lesioni personali vittima di infortunio

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNETTI FORTUNATA nato a MESSINA il 01/02/1973 avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; R.g. 30675-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 - Rilevato che Cannetti Fortunata ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Messina che ha confermato la pronunzia del giudice di pace con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di lesioni; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia l'inosservanza della legge processuale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al travisamento delle risultanze probatorie sulle quali si è basata la dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 novembr