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Ordinanza — n. 3635/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to new merit arguments and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3635/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a tacit withdrawal of the complaint and new mitigating circumstances, but the court found these arguments either unsupported by facts or improperly introduced for the first time in the final review stage. Consequently, the court rejected the appeal because the new grounds violated procedural rules regarding the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 62 n. 4; Art. 114 cod. pen.: Arguments introduced for the first time in the cassation judgment regarding merits or new mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible grounds new merit arguments tacit withdrawal mitigating circumstances procedural violation first instance review condotta colpevole

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
5 e 6); Rilevato, inoltre, che la doglianza con cui la ricorrente lamenta il mancató proscioglimento di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 114 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
5 e 6); Rilevato, inoltre, che la doglianza con cui la ricorrente lamenta il mancató proscioglimento di cui all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIPARI SARA nato a PORTO SAN GIORGIO il 14/02/1983 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; ì 30638/20211 Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che Ripari Sara ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del concorso nel delitto di furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose;

Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata considerazione, da parte della Corte di merito, della remissione extraprocessuale tacita della querela da parte della persona offesa — è manifestamente infondato, atteso che la persona offesa ha sporto querela in data 6 luglio 2018 e, in quella sede, si riferiva ad entrambi gli episodi di furto, chiedendo espressamente "la punizione dei colpevoli"; Considerato che il secondo motivo di ricorso — con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 114 cod. pen.

— non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con argomentazioni corrette sia quanto al ruolo della imputata che al valore dei beni sottratti (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6); Rilevato, inoltre, che la doglianza con cui la ricorrente lamenta il mancató proscioglimento di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inedita, posto che non era contenuta nell'atto di appello, donde non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, involgendo valutazioni di merito e stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 27 novembre 2024 Il consigliere esfenso