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Ordinanza — n. 3634/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3634/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Straccia's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Straccia argued that the Court of Appeal erred in finding him responsible for aggravated attempted theft based on violence against things, claiming the lower court failed to provide specific reasoning. The court rejected this because the appeal merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without offering a new, substantive critique of the evidence or legal application.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already rejected by the appellate court without providing specific, new, and critical analysis of the factual or legal findings.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of previous grounds violence against things attempted theft liability accusa penale tentate lesioni personali gravi difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRACCIA GIOVANNI nato a TERAMO il 08/03/1971 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 30636/20273) - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che Straccia Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione alla valutazione del quadro probatorio — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 27 novembre 2024 Il consi estensore I