Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of comparison with first-instance reasoning on probation substitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to address the request for probation substitution under Article 20-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the lower court explicitly rejected the request based on recidivism risk, a valid criterion under Article 133 of the Penal Code that also applies to probation substitution requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on probation substitution is based on a valid statutory criterion, such as recidivism risk, rather than a lack of examination of the substitution request itself.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAFI HASSAN nato il 08/09/2000 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 30623/20211 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che Nafi Hassan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su beni esposti per consuetudine alla pubblica fede;
Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen. — è manifestamente infondato, perché non si confronta con quanto dichiarato dalla Corte di merito, che non è entrata nel merito della possibilità e delle modalità di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ma ha rigettato la richiesta sulla base di un'altra, trascurata ratio decidendi, vale a dire quella legata alla prognosi di reiterazione, fondando quest'ultima sui precedenti penali, che rappresentano uno dei criteri di cui all'art. 133 comma 2 n. 2 cod. pen., utilizzabile - secondo il rinvio operato dall'art. 58 L. 689/81 - anche con riguardo alla valutazione e alla scelta di una pena sostitutiva;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 27 novembre 2024 Il consigli- est