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Ordinanza — n. 3631/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for mere factual complaints; facts reserved for trial judges only.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3631/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments constituted mere factual complaints rather than legal errors. The appellant challenged the lower court's finding of guilt based on skill, arguing for a different factual reconstruction. The court ruled that appellate courts cannot re-evaluate evidence or substitute their own factual assessment for that of the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; In the judgment of legality, mere complaints regarding the factual reconstruction of the trial court are inadmissible, as the power to re-evaluate evidence and adopt new factual parameters is exclusively reserved to the judge of the merits.

Parole chiave

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judgment of legality factual complaints re-evaluation of evidence trial court powers inadmissible appeal furto aggravato truffa aggravata indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri
253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEFUSCO GABRIELE nato a FRANCAVILLA AL MARE il 04/03/1965 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 30620/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che Montefusco Gabriele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel delitto di furto aggravato dall'aver commesso il fatto con destrezza;

Considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente critica la ricostruzione e la valutazione del quadro probatorio operate dalla Corte di merito, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Riguardo all'approccio nella valutazione del ricorso, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217;

Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al . pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 27 novembre 2024 Il consigliere e