Cassation court dismisses appeal as generic, noting trial court provided sufficient factual motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared Vincenzo Migliaccio's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Migliaccio challenged the lower court's confirmation of his liability for personal injuries, arguing procedural violations and lack of reasoning. The Court rejected these claims because the appeal was overly generic and failed to meaningfully contrast its arguments with the specific factual findings and legal reasoning provided by the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and lacks a specific comparison with the reasoning of the contested judgment, as the lower court must have provided sufficient motivation based on established facts.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIACCIO VINCENZO (ANCHE IN QUALITA' DI PARTE CIVILE) nato a NAPOLI il 02/08/1986 avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 30550/202iLí - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che Migliaccio Vincenzo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di i.Maria Capua Vetere, che, revocando le statuizioni civili, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado del Giudice di pace, che aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di lesioni personali (ed aveva contestualmente assolto l'altro imputato, Bruno Cibelli, imputato di lesioni a danno di Migliaccio il quale, rispetto a questo addebito, si era costituito parte civile);
Considerato che il ricorso — con cui la parte denunzia inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità — è assolutamente generico, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; il Tribunale, infatti, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ha specificato gli elementi di fatto su cui ha fondato lo scrutino di conferma (si veda pag. 3 della sentenza), offrendo una motivazione sufficiente e non specificamente avversata dal ricorrente, che si è limitato ad illustrare una serie di principi, ma senza trarne le necessarie conseguenze rispetto alla specifica motivazione avversata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 27 novembre 2024 Il consigli;& stensor