Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal after appellate court corrected the judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request after the Court of Appeal of Rome corrected the appealed judgment. The appellant's lawyer submitted a formal waiver explaining that the appellate court had revoked the accessory penalties, rendering the original ground for cassation moot. Consequently, the court applied the principle that no costs or fines apply when the interest in the appeal ceases before the decision is made.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: When the interest in a cassation appeal ceases after its filing due to a subsequent appellate decision, the appeal is declared inadmissible without the imposition of costs or pecuniary sanctions.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIMERANO REMO FRANCO nato il 09/04/1967 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 30515/204i - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che Primerano Remo Franco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta, perché estinto per prescrizione;
Considerato che l'Avv. Claudio Sabbatini ha depositato via pec atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dall'imputato con firma autenticata dal difensore, spiegando e documentando che, nelle more della celebrazione dell'udienza odierna, la Corte di appello di Roma aveva corretto il dispositivo della sentenza impugnata, revocando le pene accessorie, punto della decisione cui si riferisce il ricorso per cassazione sub iudice; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ritenuto che all'odierna pronunzia non segue condanna alle spese né al pagamento della sanzione a favore della Cassa delle ammende; la rinunzia si ricollega, infatti, al venir meno dell'interesse al ricorso in ragione di un provvedimento successivo dell'A.G., sicché trova applicazione il principio di diritto secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez.
U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, Ordinanza n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; tra le più recenti, Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso 27 novembre 2024 Il consigliera tensore Il