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Ordinanza — n. 3627/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new interest and repetition of arguments already rejected in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3627/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the second-instance court failed to establish a causal link between the table leg and the victim's injuries, yet this claim merely repeated arguments already rejected at the appellate level. The court ruled that the appeal lacked the necessary interest to be heard because the generic mitigating circumstances had already been granted in the first instance, and the appellant did not contest their weight against the aggravating factor.

Regesto Legislator

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Art. 364, Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is not supported by a necessary interest to impugn the judgment, particularly when it consists of specific, abstract complaints regarding facts already decided or arguments already rejected by the court of second instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of interest repetition of arguments second instance review procedural costs lesioni personali risarcimento per atto illecito danneggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE COSIMO DAMIANO nato a BARLETTA il 15/09/1978 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 32486u02li - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 Rilevato che Albanese Cosimo Damiano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel delitto di lesioni personali aggravate dall'uso di un oggetto atto ad offendere;

Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma impropria — lamentando l'assenza di un nesso di causalità tra le lesioni subite dalla persona offesa e l'utilizzo dello strumento (nella specie, una gamba del tavolo), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato laddove i Giudici di appello hanno escluso che l'azione potesse essere divisa in due fasi ed hanno rimarcato la continuità tra i colpi sferrati a mani nude e quelli portati con la gamba del tavolo);

Considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denunzia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche — non è sorretto dal necessario interesse ad impugnare ed è aspecifico, dal momento che le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado e la sentenza impugnata ha solo disquisito sull'impossibilità di ritenerle prevalenti sull'aggravante, tema con il quale il ricorrente non si confronta. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 27 novembre 2024 Il consigliere est