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Ordinanza — n. 3624/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and precluded merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3624/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the court's assessment of drug quantities and the presence of preparation tools, but the court found these arguments manifestly unfounded given the evidence of scales and knives. Consequently, the court rejected the request for a new merit judgment as precluded by prior personality assessments.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded or if the request for a new merit judgment is precluded by prior personality evaluations.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded precluded merit review drug quantity assessment procedural costs commisurazione della pena per traffico di stupefacenti abuso di sostanze precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSIA SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 01/03/1997 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte non illogicamente valorizzato il quantitativo di stupefacente rinvenuto, idoneo alla preparazione di circa 405 dosi (in assenza della dimostrazione del rilevante uso personale e della disponibilità di denaro necessario all'acquisto di quel quantitativo), nonché la presenza nell'abitazione non solo di due piante di marijuana e di un involucro di carta stagnola con 0,30 grammi di sostanza, ma anche di un bilancino di precisione e di un coltello intriso di sostanza stupefacente, elementi idonei alla preparazione delle dosi;

Ritenuto che il secondo motivo è generico e comunque manifestamente infondato, essendo stato segnalato come non fosse configurabile, in rapporto al quantitativo detenuto, il perseguimento di un lucro qualificabile di speciale tenuità anche in rapporto ad un evento dannoso o pericoloso parimenti tenue; Ritenuto che il terzo motivo, relativo alla pena e alle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, oltre che volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte di quanto la Corte ha desunto dal profilo personologico, qualificato da plurimi precedenti;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore I