Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to new grounds not raised in original second-instance appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible and ordered them to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the new legal grounds raised in the appeal petition could not be evaluated because they were not specifically deduced in the original second-instance appeal, which focused solely on non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the court held that arguments evoked in the appeal could only be considered in relation to the specific hypothesis invoked at that stage, preventing their separate valuation in the subsequent appeal regarding criminal liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360-bis, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it introduces new grounds not specifically deduced in the second-instance judgment, as such profiles can only be valued in relation to the hypothesis invoked in that specific proceeding.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJRUSI ADEM nato a MESSINA il 24/01/2002 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto ha ad oggetto temi non specificamente dedotti con l'atto di appello che si incentrava sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sulla pena, non potendo i profili evocati in quella sede solo in funzione della configurabilità dell'ipotesi invocata, essere diversamente valorizzati con il motivo di ricorso in relazione al giudizio di penale responsabilità, ferma restando la complessivamente diversa articolazione del motivo di ricorso rispetto all'impostazione dell'atto di appello;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente