Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3622/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to new grounds not raised in original second-instance appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3622/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible and ordered them to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the new legal grounds raised in the appeal petition could not be evaluated because they were not specifically deduced in the original second-instance appeal, which focused solely on non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the court held that arguments evoked in the appeal could only be considered in relation to the specific hypothesis invoked at that stage, preventing their separate valuation in the subsequent appeal regarding criminal liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360-bis, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360-bis, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it introduces new grounds not specifically deduced in the second-instance judgment, as such profiles can only be valued in relation to the hypothesis invoked in that specific proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal new grounds second instance procedural exclusion Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali adempimento dei presupposti legali capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360-bis, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360-bis, co. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJRUSI ADEM nato a MESSINA il 24/01/2002 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto ha ad oggetto temi non specificamente dedotti con l'atto di appello che si incentrava sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sulla pena, non potendo i profili evocati in quella sede solo in funzione della configurabilità dell'ipotesi invocata, essere diversamente valorizzati con il motivo di ricorso in relazione al giudizio di penale responsabilità, ferma restando la complessivamente diversa articolazione del motivo di ricorso rispetto all'impostazione dell'atto di appello;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente