Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3621/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on violence and recidivism grounds, upholding conviction and sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3621/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the nature of the violence and the calculation of recidivism. The court found the lower court's assessment of spitting acts as violent and the timing of prior offenses as legally sound. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the state penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's findings on the existence of opposing violence and the specific circumstances of recidivism are not arbitrary and are based on objective data and personological profiles.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal violence oppositiva recidiva penale pena specifica spese processuali recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTO ANTONINO (CUI 03ORS5N) nato a MESSINA il 07/02/1987 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che la condotta non si è risolta nell'atto di divincolarsi ma è consistita anche in spintoni, certamente idonei ad integrare la violenza oppositiva richiesta per l'integrazione della fattispecie;

Ritenuto che il secondo motivo è in pari misura manifestamente infondato, avendo la Corte fondato l'applicazione della recidiva sul riscontro di precedenti numerosi e anche specifici, riferiti a reati commessi a distanza di un lasso di tempo non significativo, così da legittimare il giudizio in ordine ad una maggiore colpevolezza e accresciuta pericolosità, correlabile al nuovo episodio criminoso; Ritenuto che il terzo motivo relativo alla pena è da un lato aspecifico e dall'altro volto a sollecitare un diverso giudizio inerente al merito, precluso in questa sede, a fronte di una non arbitraria valutazione della Corte, fondata sul dato oggettivo e sul profilo personologico;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres.dent