Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking new merit evaluation and generic mitigation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that sought a fresh assessment of the case merits or generic mitigating circumstances. The appellant's first ground was dismissed for lacking logical fractures in the lower court's reasoning regarding the defendant's opposition and violent conduct, while the second ground was deemed unfounded because the specific prior conduct confirmed recidivism. The third and fourth grounds were rejected as precluded in this stage, as the appellate court had already implicitly evaluated the sentence's congruity based on the defendant's personality and tendency to violate imposed rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely requests a different evaluation of the merits without identifying logical flaws in the reasoning, or if it seeks a new approach to generic mitigating factors already implicitly assessed by the appellate court.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLANCO ANTONIO MATTEO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO 11 19/10/2000 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è volto assertivamente a sollecitare una diversa valutazione inerente al merito, senza individuare fratture logiche nella motivazione, con la quale è stato dato conto sulla base degli elementi acquisiti della condotta oppositiva e violenta tenuta dal ricorrente;
Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che ha segnalato come la condotta, letta alla luce del precedente specifico, valesse a conferire all'episodio il significato sintomatico di una maggiore pericolosità, tale da giustificare l'applicazione della recidiva; Ritenuto che il terzo e il quarto motivo sono volti a sollecitare un diverso approccio valutativo in ordine alla pena e alle attenuanti generiche, ciò che è precluso in questa sede, dovendosi rilevare come il motivo di appello relativo alle attenuanti generiche fosse aspecifico e come la Corte abbia formulato sul punto un'implicita valutazione nel dar conto della congruità della pena, giustificata dalla gravità della condotta e dal dato personologico, in particolare dalla palesata inclinazione ad infrangere le prescrizioni imposte.
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consi