Italian court dismisses appeal on drug trafficking vehicle confiscation, ruling arguments generic and procedurally barred.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confiscation of a vehicle, arguing procedural defects under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and claiming the vehicle lacked structural instrumentalities for drug transport. The court rejected these claims, finding the first argument procedurally barred as it did not fall under Article 448, paragraph 2-bis of the Penal Code, and the second argument insufficient because the hidden undercarriage for drug transport was correctly established as a structural element of the vehicle's involvement in the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.: The court dismisses appeals where arguments are generic or procedurally barred, and upholds confiscation when a vehicle possesses structural instrumentalities for drug transport, such as a hidden undercarriage.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDO CLAUDIO nato a LOCRI il 27/01/1986 avverso la sentenza del 15/05/2024 del GIP TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, incentrato sulla valutazione dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è precluso in quanto non riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. pen. e risulta comunque genericamente formulato, non essendo dedotto alcuno specifico profilo che potesse rilevare a quel fine;
Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la confisca della vettura è stata correttamente fondata sul rilievo della presenza di un sottofondo occultato dietro il cruscotto per il trasporto della droga, elemento tale da conferire strutturale strumentalità al veicolo rispetto alla commissione del reato, risultando generiche le deduzioni sul punto formulate nel motivo di ricorso; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Prilent