Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3614/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses drug trafficking appeal as facts clearly establish intent to sell cocaine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3614/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the lower court's reasoning sufficient regarding the drug's intended sale and the appellant's evasion of military control. No argument was presented to suggest personal use or lack of resources for acquiring the cocaine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning fully substantiates the criminal intent and facts, leaving no room for reasonable doubt regarding the defendant's liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking appeal inadmissible appeal cocaine quantity procedural costs Cassa delle ammende traffico di cocaina detenzione di stupefacenti abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO MAURIZIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 22/02/1972 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato compiutamente conto della destinazione della droga allo spaccio, valorizzando il quantitativo di cocaina, sufficiente alla preparazione di circa 50 dosi, il fatto che il ricorrente avesse cercato di sfuggire al controllo dei militari e il fatto che è mancata qualsivoglia deduzione in merito all'uso personale dello stupefacente e alla disponibilità di risorse idonee all'acquisizione di quella provvista;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi ènte