Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3613/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and lack of prescription calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3613/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the first ground and the manifestly unfounded second ground regarding prescription. The appellant argued for a new trial, but the Court confirmed the lower court's correct calculation of the prescription period, which extended beyond the appeal judgment date by accounting for recidivism and suspension periods. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely assertive without specific analysis or if the lower court correctly applied the prescription period, rendering the claim unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds prescription period recidivism calculation procedural costs recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLELONGA NATALE nato a CROTONE il 05/01/1969 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è formulato in termini generici, in quanto limitato ad un'assertiva deduzione di vizi della sentenza impugnata, non correlata a specifici profili; Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha debitamente valutato il profilo della prescrizione dei reati, in particolare di quello di resistenza, in ordine al quale ha operato un corretto calcolo, tenendo conto dell'applicata recidiva reiterata e infraquinquennale nonché di un lungo periodo di sospensione, tale da spostare il termine finale oltre la data della sentenza di appello, essendo inconferente, a fronte dell'inammissibilità del ricorso, il periodo successivo;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente