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Ordinanza — n. 3612/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as specific grounds lacking argumentative comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3612/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's decision, but the court found the grounds specific yet lacking a substantive comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the appeal on procedural grounds for failing to engage with the specific arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific but fail to provide a substantive comparison with the lower court's reasoning, rendering the contestation merely assertive.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds lack of comparison procedural dismissal Cassazione ordinanza esame di cassazione diritto di ottenere una decisione domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOSANO FRANCESCO nato a CROTONE il 07/07/1968 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è aspecifico, in quanto si risolve in un'assertiva contestazione della motivazione, senza alcun confronto con i relativi passaggi argomentativi; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres te