Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3610/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding drug quantity and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3610/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for possessing approximately 2 kg of drugs, arguing against the nature of the substance and seeking a different penalty assessment. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the clear evidence of the drug's nature and the appellant's established criminal history which precluded generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, specifically when the quantity of seized contraband clearly establishes the crime and the appellant's prior record negates any claim for lenient sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded drug possession quantity recidivism evidence procedural dismissal sanzioni pecuniarie attenuazione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO NATALE FABIO nato a REGGIO CALABRIA il 09/09/1980 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto risulta che fu eseguito narcotest idoneo ad attestare la natura della sostanza, fermo restando che il quantitativo rinvenuto è pari a circa 2 kg, così da non far residuare dubbi circa la configurabilità del reato; ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione di merito in ordine alla pena e alle attenuanti generiche e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte dato rilievo alla natura del fatto e al dato personologico, attestato dai plurimi precedenti del ricorrente;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres'