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Ordinanza — n. 3608/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as specific because it merely contests motivation without engaging with arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3608/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's confirmation of the conviction, but the court found the appeal generic and lacking specific engagement with the reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the threshold for specific review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is aspecific, meaning it merely contests the motivation without engaging with the specific argumentative passages supporting the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal aspecific appeal lack of specificity procedural dismissal Cassazione ordinanza difesa penale asserzione difendibile difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRILLO' FRANCESCO nato a CROTONE il 21/08/1993 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è aspecifico, in quanto si risolve in una generica contestazione della motivazione, senza alcun confronto con i passaggi argomentativi a fondamento della conferma della condanna; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere este ore Il Pre 0')ente