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Ordinanza — n. 3607/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on drug trafficking charge, upholding professional activity qualification based on quantity and tools.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3607/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Giuseppe Pisano's appeal against the Second Instance Court's conviction for drug trafficking. The court rejected the argument that the crime should be reclassified, emphasizing that the defendant possessed 397 grams of drugs and tools for cutting and packaging, which demonstrated a professional activity significantly exceeding small-scale dealing limits. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990; The court holds that possession of a drug quantity sufficient for nearly 200 doses, combined with tools for processing, objectively proves a professional drug trafficking activity rather than simple possession.

Parole chiave

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drug trafficking qualification professional activity threshold quantity of drugs evidence processing tools relevance inadmissible appeal ruling Cassazione decision spaccio professionale imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANO GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 11/06/1994 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a riproporre il tema della qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, sulla base di un quadro argomentativo che la Corte non ha eluso, ritenendo per contro, non illogicamente, decisivo il fatto che il ricorrente detenesse nel complesso un quantitativo pari a 397 grammi, sufficienti per la preparazione di circa 199 dosi, e che disponesse di strumenti atti al taglio e al confezionamento, a dimostrazione di un'attività professionale, destinata ad inserirsi in maniera significativa nel mercato degli stupefacenti, ben oltre il limite di quantitativi utilizzabili per un piccolo e limitato spaccio;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente