Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3601/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it sought a new trial on facts and merit precluded by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3601/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for drug trafficking, but the lower court had already established that the seized hashish was intended for sale and that the appellant was seen in a public place with potential buyers. The Court rejected these arguments because they required a re-evaluation of the evidence and the application of specific legal provisions, which are matters reserved for the first instance and excluded from appellate review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it seeks a different judgment on the merits or requests a new evaluation of evidence, as these issues are precluded in the appellate stage.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility drug trafficking conviction preclusion of merit re-evaluation of evidence appellate jurisdiction limits reati qualificati contro gli stupefacenti sostanze soggette a restrizione dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo non è consentito, atteso che il tema dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLAL YOUNESS nato il 16/08/1992 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva inviata, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo i Giudici di merito dato conto della destinazione allo spaccio della droga rinvenuta, in ragione del significativo quantitativo di hashish, sufficiente per la preparazione di circa 738 dosi, del fatto che il ricorrente recasse con sé la sostanza in luogo pubblico e fosse stato visto in luogo frequentato da assuntori, ogni diversa argomentazione risolvendosi nel tentativo di sollecitare una diversa ricostruzione del quadro probatorio, ciò che inerisce al merito ed è precluso in questa sede;

Ritenuto che il secondo motivo non è consentito, atteso che il tema dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non aveva formato oggetto di appello; Ritenuto che il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati, in quanto correttamente la Corte ha rilevato come da un panetto di hashish sufficiente per la preparazione di 738 dosi fosse ricavabile un lucro non qualificabile di speciale tenuità, rilevando il momento della condotta e non ogni singola cessione; Ritenuto che il quinto motivo è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine alle attenuanti generiche, congruamente escluse in assenza di specifici elementi positivamente valutabili come idonei a giustificare una riduzione della pena;

Ritenuto dunque che il ricorso, pur letto alla luce della memoria difensiva, è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidàte