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Ordinanza — n. 3600/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic defense arguments and precluded merits review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3600/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for reduced punishment based on specific legal provisions, but the court found the defense arguments too generic to constitute a complete representation of the requested profile. Furthermore, the court noted that the lower court had already properly assessed the gravity of the conduct, the intensity of intent, and the appellant's prior record, making a merits review precluded at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded because the requested application of non-punishment provisions was formulated in generic terms in the defense memo, failing to provide a complete representation of the relevant profile.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic defense arguments precluded merits review manifestly unfounded criminal procedure law motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
era stata formulata nella memoria difensiva in termini del tutto generici, inidonei a costituire compiuta rappresentazione del profilo indicato, fermo restando che con riguardo all'art. 337 cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 337 cod. pen
era stata formulata nella memoria difensiva in termini del tutto generici, inidonei a costituire compiuta rappresentazione del profilo indicato, fermo restando che con riguardo all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAIALI HICHAM nato il 19/02/1987 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. era stata formulata nella memoria difensiva in termini del tutto generici, inidonei a costituire compiuta rappresentazione del profilo indicato, fermo restando che con riguardo all'art. 337 cod. pen. la particolare tenuità non avrebbe potuto applicarsi per espressa esclusione nel caso di operanti nell'esercizio delle funzioni, e che comunque, anche in relazione al solo delitto di danneggiamento, la Corte ha dato conto della gravità della condotta, dell'intensità del dolo, della pervicacia oppositiva del ricorrente, elementi tutti idonei a rappresentare in concreto una situazione contraria all'applicabilità della causa di non punibilità;

Ritenuto che il secondo e il terzo motivo sono volti a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, e risultano comunque manifestamente infondati, avendo la Corte dato conto del significato attribuibile alle condotte in rapporto ai precedenti da cui il ricorrente è gravato, così da consentire di ravvisare la maggior pericolosità che giustifica l'applicazione della recidiva, e valorizzato sia la gravità delle condotte sia il dato personologico al fine di escludere le attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente valutabili;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid