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Ordinanza — n. 3599/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for attempting to retry merits on leniency grounds precluded by lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3599/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's argument regarding the particular leniency of the offense was deemed an attempt to retry the merits. The lower court had already factually established the nature of the drugs and quantity, which excluded the non-punishability cause invoked by the appellant. Consequently, the court rejected the procedural request and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging a conviction based on the particular leniency of the offense is inadmissible if the lower court has already made specific factual findings on the substance and quantity of drugs that preclude the non-punishability exception, as such a judgment constitutes a precluded review of the merits.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility particular leniency defense preclusion of merits review drug quantity assessment non-punishability exclusion imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZERINE AHMED nato il 08/06/1994 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sul riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è volto in realtà un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che, pur nel quadro di una condotta riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ha dato non illogicamente rilievo alla qualità della sostanza stupefacente e al quantitativo, idoneo alla preparazione di circa 65 dosi, al fine di escludere la causa di non punibilità invocata;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presikle,ht