Cassation court dismisses appeal as specific and unfounded regarding confiscation of drug money.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it both specific and unfounded. The lower court had ordered the confiscation of seized funds based on their direct link to drug trafficking and a significant disparity between the money and the defendant's declared income. The court rejected the appeal because it failed to address these core factual findings regarding the illicit origin of the funds and the family's financial needs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal against a confiscation order is inadmissible if it is specific and unfounded, particularly when the lower court has properly established the illicit origin of the funds and the disproportion between the assets and the defendant's legitimate income.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ULICNA RIDVAN (CUI 00ZMS5F) nato il 09/08/1983 avverso la sentenza del 05/06/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è da un lato aspecifico e dall'altro manifestamente infondato, in quanto il Giudice ha disposto la confisca della somma in sequestro sia rilevando la sua stretta correlazione alle condotte di spaccio, essendo stato il denaro rinvenuto con materiale idoneo al confezionamento, sia segnalando la sproporzione rispetto ai redditi lecitamente dichiarati e disponibili, a fronte del fabbisogno familiare e delle note di credito destinate a ridimensionare l'incidenza delle fatture prodotte, profilo con il quale il ricorso omette di confrontarsi;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre idente